Polizza collettiva Vittoria Assicurazioni Spa n. 823.25.904096
COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE
- Morte: euro 25.000,00
- Invalidità Permanente per infortunio: euro 50.000,00
- Diaria da ricovero:€ 25,00
- Diaria da gessatura: € 13,00
COME DENUNCIARE L’EVENTUALE SINISTRO
Denuncia dell’infortunio e relativi obblighi – documentazione da presentare.
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta alla Direzione dell’Impresa o all’Agenzia cui è assegnata la polizza entro 5 giorni dall’infortunio, direttamente dall’Assicurato o dal Contraente o, se l’evento è ignorato dal Contraente, quando l’Assicurato o gli aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l’Impresa sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso all’Impresa mediante telegramma o lettera raccomandata. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici dell’Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell’Assicurato.
L’inosservanza dolosa degli obblighi innanzi indicati comporta la perdita del diritto all’indennizzo; se l’inosservanza è colposa l’indennizzo è ridotto in ragione del pregiudizio sofferto dall’Impresa. L’Impresa non è tenuta a corrispondere anticipi sull’indennizzo.
COME SPORGERE RECLAMO
All’impresa assicuratrice
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami,
Via Ignazio Gardella, n. 2 -20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email
servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).
Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21- 00187Roma,fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Jnfo su: www.ivass.it. Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le lititransfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;
d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 2 7 – 00186 Roma – Italia.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale
(mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto DAK342-EDZ-0l 19 9 di 9 Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita
È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 1 O novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
– Arbitrato
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611;
• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.
Le Condizioni di Assicurazione e l’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 sono disponibili sul sito www.vittoriaassicurazioni.com, o presso l’Agenzia della Vittoria Assicurazioni sita in Villafranca di Verona (VR), via Nino Bixio 108.
Scarica il PDF contenente le condizioni di assicurazione dettagliate.